A partire dal 24 agosto 2023 entra in vigore il Regolamento UE 2020/1149, che prevede il divieto di utilizzo dei DIISOCIANATI per uso industriale e professionale, tranne che in determinate condizioni.

La loro pericolosità è legata al fatto che essi (i DIISOCIANATI) sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I DIISOCIANATI sono dei composti chimici molto utilizzati come componenti di base di altrettanti composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche, spesso utilizzati nella produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nella produzione di mobili, nel settore nautico, nel settore edilizio e impiantistico (ad esempio elettrico e termoidraulico).

A partire dal 24 agosto 2023 puoi continuare ad utilizzarli solo se:

  • la concentrazione dei DIISOCIANATI, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
  • in qualità di utilizzatore industriale o professionale di DIISOCIANATI con concentrazione superiore allo 0,1% sia stata completata con esito positivo una formazione adeguata.

L’obbligo della formazione sopra indicata, vale per tutti gli utilizzatori, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi ma anche per i datori di lavoro che nel loro lavoro manipolano sostanze contenenti DIISOCIANATI in misura superiore allo 0,1%.

Se la tua azienda rientra in una delle casistiche sui DIISOCIANATI devi informarci subito e procedere alla formazione secondo le indicazioni del Regolamento UE 2020/1149.

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Con la nota del 13/07/2023 prot. 5056 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha richiamato l’attenzione alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Il rischio da calore è un’emergenza estiva, ma non è un’emergenza imprevedibile perché rappresenta una realtà che si ripete ogni estate.

L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso, in quanto la prestazione lavorativa viene effettuata in situazioni particolari di vulnerabilità.

Le mansioni maggiormente interessate da tale fenomeno sono quelle che vengono eseguite all’aperto nei settori più esposti al rischio (edilizia, settore agricolo e di manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, ecc.).

Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 che richiede l’obbligo di valutazione da parte del datore di lavoro e l’individuazione e adozione di misure di prevenzione e protezione.

Tra queste possono richiamarsi quelle esposte nel decalogo INAIL – Worklimate consultabile all’indirizzo https://www.worklimate.it/wp-content/uploads/2022/03/Decalogo-per-la-prevenzione-delle-patologie-da-calore_24.03.2022.pdf .

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” considerando elevate le temperature superiori a 35° centigradi.

Pertanto si invitano i datori di lavoro a prendere visione delle misure eventualmente previste nel documento di valutazione dei rischi integrandole con quelle individuate dall’INAIL nel decalogo.

In ogni caso è opportuno prevedere:

  • pianificazione e programmazione degli orari di lavoro per ridurre l’esposizione a condizioni meteoclimatiche critiche o estreme
  • fornitura ai lavoratori di vestiario di tipologia adeguata alle condizioni atmosferiche e/o protezione degli occhi e della pelle da raggi UV solari
  • messa a disposizione dei lavoratori di sistemi di idratazione (fonti di acqua potabile fresca e/o impianti di refrigerazione per bevande) in caso di lavoro con condizioni di alte temperature e/o umidità elevata (sconsigliare di bere integratori salini o energetici, salvo diversa indicazione medica)

 

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Chiuso Per Ferie Estive 2023

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COMUNICAZIONE URGENTE

 

Stante il perdurare del malfunzionamento del dominio di posta elettronica @libero.it vi preghiamo di inviare le mail al seguente indirizzo: carlozoppi@sophya.biz

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Ferie

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Coronavirus G4b94a4704 640

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Chiusura Uffici Giro Ditalia

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Aggiornamento Covid 19

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