Il D.Lgs. 81/2008 prescrive che il Datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre determinate attrezzature di lavoro a controlli periodici necessari a valutarne l’effettivo stato di conservazione e la stessa efficienza per tutelare la sicurezza del personale.
Quali attrezzature sono soggette alle verifiche periodiche?
Le attrezzature sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Per comodità possiamo suddividerle in 3 macro-categorie:
1. ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO COSE: gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.
2. ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO PERSONE: piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.
3. ATTREZZATURE A PRESSIONE: generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.
Cosa deve fare il Datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura di lavoro di cui sopra deve darne comunicazione immediata all’Inail territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta, entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima. La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
A seguire i recapiti dell’unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca INAIL.