CORONAVIRUS: LA GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI
A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2019 le misure straordinarie di contenimento dell’epidemia da Coronavirus COVID 19 sono state ampliate a tutto il territorio nazionale.
Pertanto, fra gli obblighi da rispettare c’è quello di limitare gli spostamenti fuori dal proprio comune di residenza.
È possibile derogare a tale obbligo e mettersi in viaggio per:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Il Ministero dell’Interno ha predisposto uno specifico modello di autocertificazione da compilare ed esibire agli Organi di Polizia in caso di controllo su strada che è a disposizione sui canali informatici che ho attivato:
sophya.biz/download
facebook/sophya-consulting
Fermo restando che non esiste un divieto specifico a svolgere le attività lavorative, fatte salve alcune fattispecie di attività che prevedono limitazioni giornaliere e/o orarie, è fondamentale valutare alcuni aspetti tra i quali ne evidenzio alcuni prettamente legati alla sfera lavorativa, lasciando ai singoli l’onere di decidere come agire.
È possibile sospendere l’attività d’impresa?
Allo stato attuale non è stato bene definito il significato di “comprovate esigenze lavorative”, pertanto propongo alcune riflessioni sulla questione.
Se non si forniscono servizi di pubblica utilità o di interesse collettivo può essere prevista la chiusura per ferie rispettando le disposizioni dei contratti di lavoro applicati in azienda e, dove previsto, utilizzare le risorse della cassa integrazione (a tale proposito dovrebbero essere emanate specifiche indicazioni dagli organi competenti, come richiesto dalle parti sociali).
Un aspetto controverso è quello dell’evasione di ordini ed appalti a favore di terzi.
È mio parere che se nei contratti sono riportate clausole che richiamano gli impedimenti per “cause di forza maggiore”, tale fattispecie sia facilmente applicabile alla situazione attuale, viceversa, occorre coordinarsi con il cliente cercando di far comprendere che (nella stragrande maggioranza dei casi) il ritardo nelle consegne non provoca danni insormontabili e che va comunque privilegiata la tutela della salute dei lavoratori che rappresenta un valore non contrattabile, anche nel rispetto di quanto prevedono l’art. 2087 del codice civile e il Decreto Legislativo 81/2008.
Peraltro tali norme pongono in capo ai singoli imprenditori delle responsabilità enormi e le conseguenze per scelte opportunistiche hanno risvolti penalmente rilevanti!
Tra gli elementi da considerare ne evidenzio solamente 3:
- posso garantire la tutela della salute dei lavoratori assicurando che non si trovino in situazioni di criticità imputabili alle scelte aziendali?
- nell’uso dei mezzi di trasporto è possibile rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro tra gli individui?
- se accade un infortunio di chi è la responsabilità (anche se indiretta) di dover far accedere il lavoratore nelle strutture sanitarie nelle quali è più alto il rischio di contrarre infezioni?
Certamente vanno comunque ridotti al minimo i contatti con il pubblico, privilegiando l’uso del telefono e delle tecnologie smart (messaggistica, mail, ecc.).
È possibile svolgere le attività da casa?
Per alcuni lavori è possibile attivare il cosiddetto smart working. Diverse aziende che si occupano di informatica mettono a disposizione le loro competenze per implementare questa modalità di lavoro.
Questo documento può essere soggetto ad aggiornamenti enessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per le scelte che ogni individuo personalmente o quale datore di lavoro prende autonomamente, in quanto le uniche norme legalmente applicabili sono quelle emesse dalle autorità competenti